(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20
                         del 26 marzo 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    L'Art.  7  della legge regionale 3 novembre 1998, n. 40, e' cosi'
modificato:
      i contributi saranno liquidati secondo i seguenti criteri:
        erogazione  del  75%  del  contributo  assegnato entro trenta
giorni dal riparto del fondo;
      saldo  del restante 25% a presentazione della rendicontazione e
della  relazione  finale riguardante la realizzazione delle attivita'
previste dal Piano Comunale.
    Tali  adempimenti  dovranno essere perentoriamente compiuti entro
il  30 aprile  dell'anno  successivo  a quello di riferimento pena la
revoca dell'intero contributo e il recupero delle somme gia' erogate.