(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20 del 26 marzo 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'Art. 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 40, e' cosi' modificato: i contributi saranno liquidati secondo i seguenti criteri: erogazione del 75% del contributo assegnato entro trenta giorni dal riparto del fondo; saldo del restante 25% a presentazione della rendicontazione e della relazione finale riguardante la realizzazione delle attivita' previste dal Piano Comunale. Tali adempimenti dovranno essere perentoriamente compiuti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento pena la revoca dell'intero contributo e il recupero delle somme gia' erogate.